L’interpello n. 1 del 02.05.2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito precisazioni in relazione all’applicazione delle disposizioni concernenti la sorveglianza sanitaria dei soggetti stagisti, tirocinanti e studenti minorenni e maggiorenni.
La risposta all’interpello
Il Ministero ha innanzitutto chiarito che lo stage o il tirocinio formativo e di orientamento rappresenta una forma di inserimento temporaneo nell’azienda che non costituisce rapporto di lavoro, finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e sperimentare in modo concreto il mondo del lavoro attraverso formazione e addestramento.
Il rapporto, come noto, coinvolge tre soggetti:
• soggetto promotore;
• tirocinante;
• azienda ospitante.
Adolescenti
Al riguardo, bisogna ricordare che ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 977/67 gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro a condizione che venga riconosciuta mediante una visita medica l’idoneità all’attività lavorativa cui saranno adibiti. La sussistenza dei requisiti deve essere verificata almeno una volta l’anno.
Maggiorenni
Ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2008 i soggetti beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento, nonché́ gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai lavoratori in questione sono equiparati ai lavoratori ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
L’equiparazione effettuata da tale disposizione ha valenza solo ed unicamente per le misure di salute e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008, misure che pertanto devono essere attuate anche nei confronti di stagisti e tirocinanti equiparati a lavoratori.
OSSERVA
Al fine di fornire un riferimento concreto per l’applicazione della vigilanza sanitaria anche a stagisti e tirocinanti, riportiamo di seguito la definizione di lavoratore contenuta nell’articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2008, sulla base della quale tali soggetti vengono assimilati nella categoria al fine dell’applicazione delle disposizioni concernenti la sorveglianza sanitaria:
-> «lavoratore»: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività̀ lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società̀, anche di fatto, che presta la sua attività̀ per conto delle società̀ e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; […]; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; […]; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”.
Concludendo: nel caso in cui un’azienda introduca uno stagista o un tirocinante (minorenne o maggiorenne) deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria nel caso in cui sia esposto a rischi per la salute e/o la sicurezza e di conseguenza sia equiparato alla definizione di ‘lavoratore’ come sopra esposto a prescindere del tempo di permanenza, la sorveglianza sanitaria seguirà le caratteristiche previste dal Medico Competente per la mansione a cui verrà avviato il soggetto stagista o tirocinante.