Gli incidenti in itinere sono quelli che accadono ai lavoratori durante il tragitto che li conduce verso il luogo di lavoro e lungo il percorso inverso dopo aver lasciato il luogo di lavoro, compresi gli incidenti che avvengono mentre il lavoratore si sposta da un luogo di lavoro a un altro, ma solo se opera alle dipendenze di datori di lavoro diversi, e quelli che si verificano durante la pausa pranzo, lungo il tragitto che va dal luogo di lavoro a quello di ristoro e viceversa, ma solo se non esiste un servizio di mensa interna aziendale (oppure se per particolari esigenze la mensa non è idonea al caso specifico.
Gli infortuni che avvengono durante il tragitto possono anche essere differenti da quelli stradali (omicidio, lesioni gravi cadute dal tram o dal mezzo pubblico preso)
Riconoscimento da parte dell’Inail
Per il riconoscimento l’Inail ha il diritto-dovere istituzionale di dare corso a specifiche istruttorie.
Queste le condizioni da analizzare:
il percorso deve essere quello che va dal luogo di partenza a quello di arrivo e viceversa, con esclusione, quindi, di tutti gli eventi che accadono prima di partire da casa, oppure di ingiustificati percorsi alternativi.
Se presente un servizio pubblico il lavoratore deve preferire quello (considerando orario e percorso compatibili)
Eccezioni:
- interruzioni e/o deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro; oppure dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto del mezzo) o per esigenze essenziali e improrogabili (problemi di salute, esigenze fisiologiche particolari) o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
- interruzioni e/o deviazioni al fine di accompagnare i figli a scuola (circ. Inail n.62/2014) sempre che non siano possibili altre soluzioni;
- brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.
- Altri elementi importanti da valutare sono la presenza di mezzi di trasporto pubblico o navette aziendali.
L’infortunio in itinere viene eventualmente riconosciuto sia se il lavoratore guidi personalmente il mezzo sia che sia sul mezzo in qualità di passeggero.
Segue un articolo dedicato all’uso del velocipede (bicicletta) per recarsi al lavoro
NOTA BENE: anche nel caso di giustificato uso di un mezzo di trasporto privato, l’INAIL esclude la tutela da incidenti direttamente causati dall’abuso di alcoolici e psicofarmaci o da guida senza patente o non valida.