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OBESITA’ O PESO SUPERIORE AI 100 KG E SISTEMI ANTICADUTA

31 maggio 2019FrancescaR

Accade sempre più spesso ai Medici Competenti di visitare persone anche giovani che da un anno all’altro presentino un aumento considerevole di peso, spesso svolgendo mansioni particolari per le quali la massa corporea e le misure corporee – quando superiori ad un certo valore – possono essere non compatibili con l’attività lavorativa stessa o con azioni di recupero o salvataggio in caso di malore o infortunio, non ultimo anche in quanto addetto alla squadra di emergenza specialmente per quanto attiene alle attività di primo soccorso.

Tali attività possono essere a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attività in quota con necessità di utilizzo di sistemi anti caduta, attività in spazi confinati con necessità di utilizzo di imbragatura e sistemi di recupero, spazi confinati senza necessità di imbragatura.

Per quanto al momento l’obesità sia stata considerata una disabilità alla quale il Datore di Lavoro deve poter dare chance al Lavoratore adattando la postazione di lavoro, tale possibilità è preclusa quando l’ambito lavorativo non consenta modifiche (tralicci elettrici, palificazioni, lavori di ripristino, pulizia e manutenzione di edifici molto alti, cupole, condutture sotterrane, pozzetti, camerette o altro simile).

Subentra quindi una valutazione relativa alla idoneità alla mansione nella considerazione della tipologia di attività comprensiva dell’utilizzo dei DPI obbligatori e il peso del Lavoratore.

In questo articolo si vuole porre attenzione specificatamente alla percezione e rilevazione del rischio, mentre si rimanda ad altro articolo una disamina relativa alle attività preventive legate al ruolo del Medico Competente in caso di obesità del Lavoratore o della Lavoratrice ed altre situazioni in cui soggetti con indice di massa corporea superiore a 30 possa presentare altri rischi aggiuntivi da valutare.

Di seguito i riferimenti di legge:

D.lgs. 81/08 Articolo 115 – Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

  1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
  2. a) assorbitori di energia b) connettori c) dispositivo di ancoraggio d) cordini e) dispositivi retrattili f) guide o linee vita flessibili g) guide o linee vita rigide h) imbracature

….

Circolare n. 28/2016 del 30/08/2016
Indirizzi operativi per la redazione di specifiche procedure per la scalata, l’accesso, lo spostamento, il posizionamento, nonché per il recupero del lavoratore non più autosufficiente: prevenzione del rischio di caduta dall’alto nelle attività non configurabili come lavori sotto tensione su elettrodotti aere.

….

  1. Principali cause e conseguenze del rischio di caduta a cui sono soggetti i lavoratori che svolgono la loro attività in quota
    In generale, nelle attività lavorative in quota, nell’ambito degli interventi per la costruzione, demolizione, manutenzione ed esercizio delle linee elettriche aeree, le cause innescanti la caduta dall’alto possono essere ricondotte a:

…..

Il rischio di caduta dall’alto, nello svolgimento delle attività descritte nel presente documento, viene gestito attraversol’impiego di sistemi di protezione contro le cadute dall’alto comprensivi di DPI. In particolare il lavoratore dovrà utilizzare comunque dispositivi di presa per il corpo aventi le caratteristiche per poter essere impiegati in un sistema di arresto caduta, di posizionamento e di calata al suolo.
In alcuni casi, proprio l’uso di detti DPI può introdurre ulteriori cause di caduta connesse a:

  • non perfetta adattabilità del DPI;
  • intralcio alla liberta dei movimenti causata dal DPI stesso;
  • inciampo su parti del DPI.
    In caso di utilizzo di DPI anti caduta, ulteriori danni conseguenti ad una caduta possono derivare da: oscillazione del corpo con urto contro ostacoli (effetto pendolo);
  • sollecitazioni trasmesse dall’imbracatura al corpo durante l’arresto del moto di caduta;
  • eccessivo tempo di permanenza in posizione di sospensione inerte del corpo del lavoratore che resta appeso al dispositivo di arresto caduta;
  • eccessiva pressione specifica dell’imbracatura sul corpo o strangolamento dovuto alle cinghie, come risultato dell’arresto della caduta.

Tutti gli aspetti sopra riportati dovranno essere oggetto di una attenta valutazione da parte del Datore di Lavoro, nella scelta delle modalità operative, delle attrezzature e dei DPI più idonei, in considerazione di ogni tipologia di scalata, accesso, spostamento e posizionamento.

A scopo esemplificativo alcune note di produttori relative alle caratteristiche dei dispositivi anti caduta
L’assorbitore di energia dei cordiniXXXXXXè adatto alle cadute massime dei test di certificazione ossia:
– 100 kg cadendo da 4 m (EN 355).
– 128 kg cadendo da 3,66 m (ANSI Z359-13 12ft)

Qualsiasi caduta con un’energia superiore espone l’utilizzatore a una notevole forza di arresto.
Una prova di caduta da 4 m di altezza è stata realizzata con un manichino di 140 kg: la lacerazione dell’assorbitore di energia è completa e la forza di arresto misurata è di 10,4 kN.

Per un utilizzatore di peso compreso tra 100 e 140 kg con un cordino di oltre 1,80 m, l’altezza di caduta deve essere controllata o ridotta:

– Controllando la posizione dell’utilizzatore rispetto all’ancoraggio per ottimizzare l’altezza potenziale della caduta.
– Utilizzando un cordino corto per ridurre fisicamente l’eventuale altezza di caduta.

Eventi principali:
Per una massa di 120 kg, la capacità di assorbimento di energia dei cordini XXXXXXXX* è superata in una caduta da 3,8 m o superiore.

Per una massa di 140 kg, la capacità di assorbimento di energia dei cordiniXXXXXXX* è superata in una caduta da 3,2 m o superiore.
Solo XXXXXXXXX*montato con un XXXXX* è lungo realmente quasi 2 m, consentendo una caduta da 4 m di altezza.

I cordini XXXXXX*, montati con unXXXXXX*o un XXXXX*e un connettore standard lato imbracatura, misurano meno di 1,8 m. La caduta massima fisicamente possibile con questi cordini senza prolunga è quindi di 3,6 m: possono essere utilizzati fino a 130 kg.
Anche se la capacità di assorbimento di energia consente di arrestare una caduta da 3,6 o 4 m di altezza rispettando una forza di arresto «accettabile» inferiore a 6 kN, una tale caduta non è irrilevante.

In ogni caso, si consiglia di ridurre per quanto possibile l’altezza di caduta.

Scarica il documento “Proposta di valutazione rischio”

 

Come illustrato dunque l’aspetto della massa corporea ha una importanza nella valutazione del rischio e nella scelta delle attrezzature e non ultimo nelle procedure da adottare al fine di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore; in alcuni casi dunque si può anche giungere all’espressione di un giudizio di idoneità che precluda al soggetto la mansione in quanto non adattabile alle sue condizioni di salute e pericolosa per se e per gli altri lavoratori.

 

 

 

 

 

* con xxxxxxx si intende celare i diversi marchi

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