+39 3318686454
info@demostene.net
Facebook
LinkedIn
  • Home
  • Chi siamo
  • Servizi
    • Esperto di Radioprotezione (Esperto qualificato)
    • Sorveglianza sanitaria
    • Formazione generale e rischi specifici
    • Formazione D.M. 388/03 e BLS-D
    • Consulenza e collaborazione al DVR
    • Promozione della salute
    • Risparmi INAIL OT23(ex OT24), Migrazione a ISO 45001:2018 da OHSAS 18001:2007
  • Download
  • News
  • Contatti

Distaccati e Sorveglianza sanitaria

6 aprile 2017Matteo Salvi

1. Quesito posto alla Commissione Interpelli nr 8/2016

Corretta interpretazione all’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008.
nei casi di distacco del personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa, su quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorge l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/2008 e di tutti i procedimenti ad essa connessi e/o collegati”.

 

2. Premessa

Al riguardo va premesso che l’art. 3, co 6, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che
“nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. […]”.

L’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 prevede che “l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”.

 

RISPOSTA AL QUESITO

In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario).
Sulla base della normativa indicata in premessa, sul primo grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.
Al secondo (distaccatario) spetta invece l’onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.

Articolo precedente Ramadan 2017 Articolo successivo Sorveglianza sanitaria soggetti in stage o tirocinio

Articoli recenti

  • Medico Competente per Sorveglianza Sanitaria negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado
  • L’Ambiente di Lavoro ai tempi del Coronavirus (video)
  • CORONAVIRUS – Emozioni in pillole
  • COVID 19 – Sintesi del nuovo Dpcm del 22/3/20
  • COVID 19 – NON FARTI CONTAGIARE !!!

Demostene S.r.l.

C.F. / P.I.: 02976350161
Registro Imprese di Bergamo nr. 02976350161
Numero REA 338718
Capitale Sociale Euro 10.000,00 I.V..

Gli ultimi articoli

  • Medico Competente per Sorveglianza Sanitaria negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado 7 agosto 2020
  • L’Ambiente di Lavoro ai tempi del Coronavirus (video) 1 aprile 2020

Contatto diretto

mail

info@demostene.net

phone

+39 3318686454

Facebook
LinkedIn

I contenuti delle pagine e degli articoli possono contenere pareri personali. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee. I documenti presenti sul sito demostene.net non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali.

© 2017 Demostene S.r.l. All rights reserved. Privacy policy – Credits